mercoledì 15 giugno 2011

Norme di Etica per l’Esercizio della Professione di Ingegnere

PRINCIPI E NORME GENERALI

Art. 1 - La professione dell’Ingegnere va esercitata nel rispetto, oltrechè delle leggi e disposizioni regolamentari, anche della dignità e del decoro della categoria professionale, la cui tutela è affidata al Consiglio dell’Ordine a termini dell’articolo 5 capoverso 4 della legge 24 giugno 1923 n. 1395, nonché dell’articolo 37 capoversi 1 e 2 e dell’articolo 43 R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537. Al suindicato scopo sono dettate le norme che seguono.
La mancata osservanza di dette norme comporterà giudizio da parte dei competenti Organi disciplinari, pur rappresentando  esse un orientamento di carattere generale soggetto a particolari adattamenti nel caso di applicazione.

Art. 2 - Il prestigio ed il decoro della professione, che gli Ordini debbano
tutelare, sono fondati sulla condotta morale, sulla correttezza professionale nei
confronti dei committenti, dei colleghi e dei terzi, nonchè sulla coscienziosa
preparazione tecnica.

Art. 3 - L’Ingegnere è tenuto all’osservanza del segreto professionale.

Art. 4 - L’incarico professionale obbliga il professionista allo svolgimento completo delle prestazioni indicate nella tariffa professionale, salvo intese limitative concordate col committente.

Art. 5 - Non è consentito all’ingegnere, in alcun caso, di prestare la propria firma o abbinarla a quella di tecnici diplomati, se non per compiti chiaramente definiti e compresi nei limiti delle competenze fissate da leggi e regolamenti vigenti.
E così pure l’ingegnere non deve accettare la direzione lavori od altre prestazioni inerenti ad opere incluse in progetti in cui manchi la firma del progettista. Nè può svolgere compiti professionali, anche parziali, attinenti ad opere progettate da professionisti a ciò non abilitati dalle leggi e regolamenti
vigenti.
Art. 6 - L’Ingegnere non deve accettare l’incarico di Consulente Tecnici del Giudice od assumere funzioni di terzo arbitro o di arbitro unico in vertenze riguardanti un suo abituale cliente o per le quali egli abbia espresso in precedenza un suo giudizio o parere.

RAPPORTI CON L’ORDINE
Art. 7 - E’ dovere di ogni iscritto all’Albo Professionale collaborare con gli organi direttivi dell'Ordine facendosi parte diligente, come singolo componente di commissioni, di organi consultivi o di controllo affinché
vengano rispettate le disposizioni emanate dall'Ordine nell'espletamento dei propri compiti istituzionali.
Dovrà fornire inoltre chiarimenti e documentazione che gli venissero richiesti dal Consiglio.

Art. 8 - L’Ingegnere dipendente da Amministrazioni Pubbliche, da Enti o ditte private al quale, per legge o per contratto, sia normalmente vietato l’esercizio della libera professione e che pur tuttavia ottenga in via saltuaria
autorizzazione a compiere singoli atti di libera professione, dovrà darne comunicazione di volta in volta all'Ordine.

Art. 9 - Ove sorgono dubbi di carattere deontologico, dovrà essere consultato il Consiglio dell’Ordine.

RAPPORTI CON I COLLEGHI
Art. 10 - L'Ingegnere, sia esso libero professionista o appartenente a pubbliche o private amministrazioni, deve ispirarsi  nei suoi rapporti con i Colleghi,  alla massima lealtà, cordialità e correttezza.

Art. 11 - Costituisce violazione della correttezza professionale presentare con la propria firma progetti od elaborati concettualmente sviluppati da altri, senza il proprio intervento personale o direttivo. Qualora l'incarico venisse affidato ad un collegio professionale non possono venire presentati elaborati senza la
firma di tutti i componenti del collegio stesso, salvo preventive deleghe.

Art. 12 - L'Ingegnere non deve in alcun modo cercare di sostituirsi ad altri Colleghi che stiano per ricevere un incarico. Nel caso sia chiamato ad assumere un incarico già affidato ad altri, deve informarne l'interessato e, se ritiene plausibili le ragioni della sostituzione, deve accertarsi che il collega uscente sia stato regolarmente soddisfatto delle sue competenze o, in mancanza, chiedere l'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine.

Art. 13 - Quando l'Ingegnere, sia esso libero professionista o dipendente da enti pubblici o privati, sia chiamato ad esprimere giudizi professionali sull'opera di un collega, deve astenersi da qualificazioni o commenti di carattere denigratorio, limitandosi ad oggettive valutazioni.

Art. 14 – In nessun caso l'Ingegnere deve procurarsi clientela millantando influenza presso autorità o uffici. Se ricopre cariche pubbliche o politiche deve comportarsi in modo che non si crei o non si sospetti una qualsiasi
relazione fra la carica e l’esercizio professionale.

Art. 15 – L'Ingegnere non deve servirsi di procacciatori, né eccedere in pubblicità in relazione alla propria attività professionale.

Art. 16 – Quando i rapporti di collaborazione tra colleghi prevedono una ripartizione del compenso complessivo, tale ripartizione dovrà essere fatta con criteri di assoluta equità in riferimento alla tariffa, alla quantità di lavoro e di impegno da ciascuno profusa e al valore dell’apporto individuale.
In caso di contrasto il Consiglio dell’Ordine stabilirà, se richiesto, l’equa ripartizione.

RAPPORTI CON IL COMMITTENTE
Art. 17 - L’Ingegnere deve mantenere con i Committenti rapporti di lealtà e correttezza, svolgendo in modo diligente il proprio compito e contenendolo nei limiti dell’incarico commessogli.Dovrà tutelare nel miglior modo l’interesse del Committente col rispetto della rettitudine e del decoro professionale.

L’Ingegnere è tenuto a non subire la volontà del Committente eludendo l’applicazione corretta di norme legislative e regolamentari ed in contrasto con norme tecniche o norme etiche professionali.

Art. 18 - L’Ingegnere è tenuto ad informare il cliente di qualsiasi rapporto di collaborazione o di parentela o di dipendenza esistenti nei confronti degli esecutori e fornitori dell’opera a lui progettata o diretta.

Art. 19 - L’Ingegnere non può entrare in società o comunque essere in qualsiasi modo cointeressato con le imprese ed i fornitori chiamati ad eseguire l’opera dal lui progettata o diretta per conto del committente, durante l’esecuzione dell’opera stessa, salvo il caso in cui questi ne sia preventivamente a conoscenza e vi abbia dato l’assenso.

Art. 20 - L’Ingegnere dipendente da amministrazioni pubbliche o private dovrà astenersi dall’entrare in relazioni professionali e di affari con chiunque abbia rapporti di natura amministrativa, tecnica od economica con l’amministrazione da cui dipende.

Art. 21 - L’Ingegnere non può accettare da terzi compensi diretti o indiretti ed avere altri utili attinenti alle prestazioni professionali che egli sta per svolgere per il proprio committente, senza comunicare a questo, natura, motivo ed entità.

Art. 22 - L’Ingegnere consulente di enti banditori o membro di commissione giudicatrice di concorso senza esito conclusivo, deve rifiutare l’incarico di progettazione dell’opera oggetto del concorso; parimenti, se componente di commissioni edilizie, di organi consultivi o di controllo deve rinunciare a
incarichi professionali con privati che diventino oggetto di valutazione da parte degli organismi stessi. L’ingegnere che esegue per incarico di pubblica amministrazione un piano regolatore generale o particolareggiato o un programma di fabbricazione deve, fino alla avvenuta approvazione degli stessi, astenersi da prestazioni professionali con privati ricadenti nell’area oggetto del piano.

Art. 23 - L’Ingegnere non deve partecipare a concorsi di opere pubbliche o private quando le condizioni del bando di concorso siano state dichiarate inaccettabili dal Consiglio dell’Ordine o dal Consiglio nazionale.

Art. 24 - L’Ingegnere che compie scorrettezze a danno dell’ente pubblico o privato da cui dipende contravviene anche alle norme di etica.

Art. 25 – Tutte le firme, comunque poste su qualsiasi elaborato tecnico, dovranno portare la loro inequivocabile e personale qualificazione.

Art. 26 - Non è ammessa la pattuizione di onorari in misura inferiore alla Tariffa Professionale, nemmeno nel caso previsto dal precedente articolo 8.

Art. 27 – Le sanzioni per coloro che contravvengono alle presenti norme saranno comminate in conformità alle norme disciplinari previste dall’ordinamento professionale.


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