martedì 21 dicembre 2010

Pannelli solari nei campi? Ma sui tetti ce ne sono ancora pochissimi

Gli impianti fotovoltaici a terra ridurrebbero l'attività fotosintetica e la biodiversità dei terreni agricoli. Esiste l'alternativa dei tetti. Alex Sorokin, ingegnere ed esperto di energia: “Oggi solo lo 0,25% della superficie dei tetti italiani è coperta da pannelli fotovoltaici”. In assenza di apposite linee guida nazionali, alcuni enti locali (Puglia e provincia di Torino) hanno provato a regolare l'installazione degli impianti sul proprio territorio. Con obiezioni del governo..

In un articolo dal titolo “Via dalle campagne, i pannelli solari stanno meglio in città” pubblicato sul quotidiano La Repubblica il 17 aprile 2010, Carlo Petrini, fondatore di Slow Food esprimeva i suoi timori per l'aumento incontrollato di pannelli fotovoltaici nei terreni agricoli: "Con distese enormi di pannelli fotovoltaici i suoli sottostanti perdono permeabilità; l'attività biologica tende a morire dando luogo a fenomeni di desertificazione che ne decreterebbero l'infertilità e aumenterebbero il pericolo di alluvioni. Inoltre non si può calcolare che succederà quando tutti questi pannelli andranno smaltiti”.

Per Vanda Bonardo, presidente di Legambiente Piemonte e Valle d'Aosta “occorre definire, dove e quanto è possibile inserire sul territorio i pannelli solari affinché anche in questo caso i benefici siano sempre prevalenti sui costi, dal punto di vista ambientale e economico, al di là degli incentivi introdotti. Il fotovoltaico a terra - aggiunge Vanda Bonardo - pur non prefigurandosi alla stregua di una copertura/impermeabilizzazione totale del suolo, oltre a creare problemi di carattere estetico/paesaggistico, ridurrebbe fortemente l’attività fotosintetica e la biodiversità con un impoverimento progressivo del tenore di carbonio nel suolo e di biomassa. Pertanto sarebbe auspicabile che questo tipo di produzione di energia avvenisse innanzitutto con coperture di tetti, capannoni e terreni marginali (bordi autostrade) o in fase di bonifica come le discariche”.

I tetti sono l' alternativa ai terreni agricoli: una soluzione che in Italia non è ancora sfruttata al massimo delle sue potenzialità. “Oggi solo lo 0,25% della superficie dei tetti italiani è coperta da pannelli fotovoltaici e un terzo dei pannelli solari sono installati sui tetti, i restanti due terzi in altri punti, per lo più su campi o prati”. E' quanto afferma Alex Sorokin, ingegnere ed esperto di energia, contattato da Eco dalle Città. Sorokin evidenzia anche il potenziale energetico dei pannelli fotovoltaici sui tetti: “Attualmente se il 10% dei tetti fosse coperto da pannelli solari si potrebbe produrre il 7% dell'energia elettrica di cui l'Italia ha bisogno. Calcolando l'aumento dell'efficienza minima dei pannelli solari - quella prevista al 2020 - il 10% dei tetti potrebbe produrre il 10% dell'energia elettrica italiana”.

Cosa prevede la legge? In attesa dell'emanazione di apposite le linee guida nazionali, alcuni enti locali si sono mossi per regolare l'installazione di pannelli fotovoltaici sul proprio territorio (le linee guida nazionali sono previste dal comma 10, dell'articolo 12, del D.Lgs. 387/2003). La mancanza di linee guida nazionali ha però generato anche conflitti di competenza sulla materia. La Corte Costituzionale, nel marzo 2010 ha bocciato alcuni articoli della legge n° 31 del 21 ottobre 2008 della Regione Puglia "sulla produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale."

Tutto nasce da un ricorso del Presidente del Consiglio del 29 dicembre 2008, che aveva eccepito l’incostituzionalità di alcuni articoli della legge regionale pugliesi. Tra questi, l’articolo 2, che vieta la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica in numerose aree, e precisamente nelle zone agricole considerate di particolare pregio, nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale), nelle aree protette nazionali e in quelle regionali, nelle oasi regionali e nelle zone umide tutelate a livello internazionale. La Corte costituzionale ha stabilito che, pur non essendoci ancora linee guida nazionali, che dovrebbero essere emanate dallo Stato, le Regioni non possono provvedere autonomamente.

Anche in assenza di una chiara regolamentazione per l'installazione dei pannelli fotovoltaici, l'area Ambiente della Provincia di Torino ha redatto delle linee guida tecniche e procedurali al fine di semplificare e di razionalizzare i procedimenti di autorizzazione dei nuovi impianti, per costituire un punto di orientamento sia per l'attività degli uffici che per la stessa utenza.

La Provincia di Torino considera preferibili dal punto di vista ambientale gli impianti fotovoltaici integrati o semi-integrati su edifici e strutture architettoniche in genere oppure quelli installati sul suolo in aree industriali esistenti. Le linee guida della Provincia di Torino per la “localizzazione degli impianti a terra, tenuto conto della considerevole occupazione di suolo e in considerazione delle pressioni sussistenti sul tale comparto nel territorio della Provincia, ritengono da preferire l’installazione su aree degradate e poco adatte all’uso agricolo, quali discariche esaurite, cave dismesse, aree produttive, commerciali e a servizi, siti industriali dismessi, piazzali e parcheggi”. Il documento della Provincia elenca anche le aree in cui escludere l'installazione di impianti a terra. Tra le zone comprese nell'elenco: siti Unesco, zone viticole DOCG, parchi nazionali e riserve naturali regionali, terreni ad uso agricolo in classe prima e seconda di capacità d’uso del suolo. In allegato è possibile scaricare le “Linee guida tecniche e procedurali per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili” della Provincia di Torino.



Fonte

domenica 21 novembre 2010

Abbasso il rumore!

Il punto
Nelle grandi città ed in molti luoghi di lavoro, i livelli di rumore e di inquinamento acustico raggiungono dei livelli che possono indurre conseguenze negative per il benessere psicofisico. E' quindi necessario valutare le potenziali conseguenze della esposizione al rumore, le possibili azioni di prevenzione e di bonifica per ridurre tale esposizione. A tale proposito in Italia ed in Europa esiste una ricca e variegata legislazione a tutela sia nel campo ambientale che in quello lavorativo.
Valutare le possibili conseguenze vuol dire:- misure fonometriche, valutazione della esposizione dei lavoratori al rumore
- valutazioni di impatto acustico, relazioni di clima acustico

Prevenzione e bonifica significa:
-
Corretta progettazione tenendo in debito conto le esigenze acustiche (requisiti acustici passivi; scelta dei materiali, tecniche costruttive, sorveglianza e certificazione della messa in opera)

- Messa in opera di barriere acustiche
- Redazioni di piani di prevenzione e risanamento in ambiente di lavoro(organizzazione dei turni e delle fasi di lavorazione, scelta macchinari, dispositivi di protezione, insonorizzazioni, ecc.)

La legislazione
Leggi e Normative relative al Rumore Ambientale e sul Lavoro
disposizioni di legge in tema di inquinamento acustico
D.P.C.M. 377/88 riguardante la valutazione di impatto ambientale
D.P.C.M. 1/3/91 sull'inquinamento sonoro negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
D.L. 277/91 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione a rumore,
D.L. 626/94 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori
Legge n.447 del 26/10/1995 - Legge  Quadro sull'Inquinamento Acustico
D.P.C.M. del 14/11/1997 - Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
D.P.C.M. del 05/12/1997 - Determinazione dei REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
D.M. del 16/03/1998 - Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/06/2002 relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale
D.P.R. n.142 del 30/03/2004 ("decreto strade") - Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge n.447 del 26/10/1995

I nostri servizi




  • Misure di rumore, perizie fonometriche e Relazioni Acustiche per D.Lgs 81/2008 -Testo Unico Sicurezza sul Lavoro: esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), Documento di Valutazione del rischio





  • Valutazione di impatto acustico per insediamenti produttivi (legge 447/95 - art.8)






  • Documentazione inerente la previsione di impatto acustico, con riferimento alle zone di appartenenza definite ai sensi degli art. 2 e 6 del D.P.C.M. 1° marzo 1991.






  • Relazioni a firma di Tecnico Competente in acustica ambientale per rilascio Nulla Osta Impatto Acustico




  • Relazioni di clima acustico per edilizia residenziale 






  • Piani di zonizzazione acustica 






  • Verifica requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 05/12/97)




  • Determinazione dei requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi (DPCM n.215 del 16/04/99 e DPCM 18/09/97)





  • Contenimento e prevenzione inquinamento acustico da traffico veicolare (DPR 30/03/2004 n.142)





  • Misura di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario






  • Progettazione, studi, valutazioni e perizie di acustica architettonica (teatri, sale concerto, auditorium, luoghi di spettacolo, ecc.)